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Il Decreto “Rilancio” e le nuove modalità di conclusione dei contratti finanziari
In data 19 maggio 2020 è entrato in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto-Legge 19 maggio n. 34, rubricato come «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il Decreto-Legge in questione ha integrato quanto disposto dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 in tema di modalità consentite per la conclusione di contratti finanziari e assicurativi, nonché in tema di Buoni fruttiferi postali.
L’articolo 33 del presente Decreto-Legge ha disposto modalità semplificate per le sottoscrizioni e le comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi, statuendo che i contratti conclusi durante il periodo compreso tra l’entrata in vigore del suddetto Decreto-Legge e il termine dello stato di emergenza, previsto per il 31 luglio 2020, soddisfano il requisito richiesto – ossia, il requisito della forma scritta – e hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c., anche se il cliente ha espresso il proprio consenso mediante e-mail o mediante altro strumento idoneo, a condizioni che lo strumento utilizzato per esprimere il consenso sia accompagnato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto contraente. A questo va aggiunto che gli strumenti, mediante cui si esprime il proprio consenso, devono fare riferimento a un contratto identificabile in modo certo, nonché che gli stessi siano conservati insieme al contratto, così sottoscritto, con modalità che siano atte a garantire sicurezza, integrità e immodificabilità.
È onore dell’intermediario, una volta terminato lo stato di emergenza sanitaria, consegnare al cliente una copia del contratto e la documentazione informativa obbligatoria allegata allo stesso.
Il successivo articolo 34 ha dettato alcune disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali, come la possibilità di acquisto degli stessi mediante via telefonica, previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore. La parte venditrice ha l’onere di conservare la registrazione telefonica mediante cui il sottoscrittore ha espresso il proprio consenso all’acquisto, con modalità atte a garantire sicurezza, integrità e immodificabilità.
Il soggetto sottoscrittore sarà vincolato solamente dopo che il proponente abbia reso al primo tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari e in tema di diritto di recesso, che può essere esercitato con le stesse modalità utilizzate per la sottoscrizione.
Una volta concluso il contratto, deve essere trasmessa senza ritardo, al sottoscrittore, la documentazione cartacea del contratto così concluso. Solamente dalla data di ricezione della copia cartacea, inizierà a decorrere il termine per il diritto di recesso.
Da ultimo, viene disposto che i Buoni fruttiferi postali in scadenza nel periodo ricompreso tra l’entrata in vigore del presente Decreto-Legge e il 31 Luglio 2020 – sempre che la data rimanga tale - , possono essere riscattati dai soggetti sottoscrittori o dagli aventi diritto entro il 30 settembre 2020.
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Emanuele Azzolina
Trainee