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TRASPORTO INTERMODALE: il trasporto del futuro necessita una regolamentazione globale
Per “trasporto combinato” si intendono i trasporti di merci per i quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio, con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano una parte del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per mare o per via navigabile interna, senza che sia necessario trasbordare nel frattempo il carico trasportato. Oggigiorno, la sua regolamentazione è molto frastagliata.
Il codice civile
Naturalmente, la prima fonte normativa da applicare nei rapporti interni tra le parti che non sono stati adeguatamente formalizzati è il nostro codice civile, che prevede, in particolare, due diversi casi:
- Il trasporto con rispedizione, quando il vettore si impegna verso il committente ad incaricare direttamente gli altri soggetti in grado di svolgere le diverse modalità di trasporto (art. 1699);
- Il trasporto cumulativo, quando i diversi incarichi sono invece conferiti dal committente e, allora, salvo prova contraria, tutti i vettori rispondono nei suoi confronti, come in un unico contratto (art. 1700).
Le norme citate, come del resto gran parte di quelle delle leggi speciali in materia, sono esclusivamente finalizzate a disciplinare la responsabilità ordinaria dei vari soggetti coinvolti nel trasporto, nonché dei loro assicuratori. Nei casi più comuni di trasporti eseguiti con pluralità di vettori, salvi gli accordi tra gli stessi e/o il committente, occorre ricostruire la disciplina applicabile a ciascuna tipologia di servizio commissionato.
La normativa comunitaria
Anche a livello CEE, la disciplina del trasporto intermodale è di natura essenzialmente amministrativa, a partire dalla nota Direttiva del Consiglio n. 106/92 (applicata in Italia giusto D.M. 15.2.2001) che è tuttora la fonte delle sanzioni e dei sequestri di mezzi e merce trasportata: é infatti esentata ogni autorizzazione o tariffa obbligatoria l’impresa che compie la tratta iniziale o finale di un trasporto intermodale, laddove:
a) la parte del tragitto effettuato per ferrovia, per via navigabile o per via mare sia superiore a 100 km.;
b) la parte stradale non sia eccessivamente distante dal posto o dalla stazione ferroviaria più idonei a consentire il tragitto intermodale.
Tale idoneità deve essere documentata attraverso il rilascio, da parte del posto o della stazione di transito, della vidimazione di un apposito documento di trasporto. Evidenzio inoltre che, secondo la nostra amministrazione, quanto al complesso veicolare misto che si viene spesso a costituire nell’ambito di un trasporto intermodale non è comunque autorizzato l’agganciamento tra mezzi di diversa nazionalità.
Dottrina e giurisprudenza possono aiutare
In assenza di una Regolamentazione comune, notevole è la casistica e mutevole la sua interpretazione: ad es., si veda Cass. 1.3.2018 n. 4866, in merito alla responsabilità del committente che ha affidato la propria merce ad un vettore extra CE, nella tratta tra il porto d’arrivo in Italia ed il destinatario finale.
Il trasporto combinato è una bella idea e sarà sempre più efficiente: si tratta però di chiarire bene prima con i propri interlocutori i compiti e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nel servizio commissionato.
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Michele Calleri
Avvocato