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24.01.2022

RESPONSABILITA’ VETTORIALE PER GLI SPEDIZIONIERI, rilevanti modifiche al codice civile

Saltate su di un “treno in corsa” - la conversione in legge del Decreto l. n. 233/21 (art. 30 bis) rilevanti modifiche sulla disciplina del contratto di spedizione irrompono nel codice civile italiano. Prevediamo pertanto una immediata riscrittura delle polizze assicurative vettoriali attualmente in vigore.

Gli interventi legislativi riguardano sia i massimali delle responsabilità vettoriali, che ora sono previsti anche a favore dei soggetti meri spedizionieri, sia la possibilità, anche da parte di quest’ultimi, di ritenere la merce trasportata in caso di mancato pagamento dei servizi da loro prestati a favore della committenza.

Si tratta di innovazioni di particolare interesse, in parte giustificate dell’adeguamento della legge italiana a Convenzioni e prassi internazionali, in parte a tutela di una categoria professionale che, seppur privata del relativo albo (dal 2010) svolge comunque un’attività regolamentata (di spedizioniere doganale).

Dalla teoria dei costi a quella dell’analisi dei rischi

Sin dall’epoca delle corporazioni, si era posto il problema della remunerabilità del nolo vettoriale, a fronte del valore sempre maggiore delle merci trasportate: la loro gestione comportava costi e rischi sempre crescenti, che il puro prezzo del trasporto non riusciva più a remunerare. D’altra parte, la responsabilità del vettore per le perdite inerenti alle merci a lui affidate (ex recepto) era praticamente assoluta e totale.

Così é che, a seguito della riforma tariffaria del 1974 e sulla scorta di specifiche Convenzioni internazionali, il Legislatore ha introdotto dei massimali risarcitori della responsabilità vettoriale (legge n. 450/85) poi sottoposti a revisione dalla Corte Costituzionale (sentenza 22.11.91 n. 420). La riforma dell’autotrasporto del 2005 aveva poi riversato i nuovi massimali all’interno del codice civile (art. 1696) precisando che essi non si applicano “ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Questo tema ha consentito la Giurisprudenza italiana di disapplicare generalmente i massimali in questione, vuoi perché il vettore convenuto non era iscritto all’albo trasportatori, vuoi perché gli autisti erano incorsi in gravi negligenze in occasione del sinistro contestato. In considerazione di questa situazione, i premi delle polizze vettoriali erano rimasti particolarmente onerosi (se confrontati con quelli degli altri paesi europei) nonostante le rivalse esercitate da parte delle compagnie assicurative che risarcivano inizialmente il danno.

La sintesi della nuova disciplina

Dopo aver precisato che lo spedizioniere (solo quello doganale?) può operare anche come rappresentante diretto del committente, riversando immediatamente sul medesimo gli effetti del contratto che conclude con il vettore, il Legislatore amplia il contenuto del citato art. 1696 Cod. Civ., distinguendo i trasporti terrestri nazionali dagli altri, ovvero da quelli c.d. multimodali:

- in caso di trasporti terrestri nazionali, restano i massimali di 1 €/kg. di merce perduta od avariata;

- per i terrestri internazionali, si applica sempre il massimale previsto dall’art. 23 della CMR (8,33 DSP/Kg.);

- per gli altri internazionali si applicano, ove possibile, le relative Convenzioni ed i rispettivi massimali, con l’avvertenza che, in caso fossero utilizzate diverse modalità di trasporto e non fosse possibile accertare, nel caso di specie, “in quale fase del trasporto si sia verificato il danno” il massimale è stabilito in 3 €/Kg.

Viene anche precisato che lo spedizioniere (solo quello doganale, iscritto all’apposito registro?) pur godendo dei massimali del vettore non é tenuto, “salvo espressa richiesta del mandante” ad assicurare le merci spedite. Analoga equiparazione di diritti é formulata con riferimento ai privilegi sulle cose oggetto del trasporto, con la precisazione che i crediti possono non riguardare la singola corrispondente spedizione e riferirsi anche ai diritti doganali. 

Le conseguenze della nuova disciplina

Così reimpostata la questione, non é chi non veda l’opportunità, per il vettore, di stipulare contratti di spedizione anziché di trasporto, soprattutto nei casi in cui il servizio venga svolto da parte di soggetti terzi. Infatti, in caso di subvezione, il primo trasportatore, iscritto al relativo albo professionale, rimane comunque pienamente responsabile per l’intero servizio reso, é comunque tenuto ad assicurarlo contro la colpa professionale, nonché a rispondere per il subvettore degli oneri retributivi – previdenziali dei dipendenti di questo (finanche le imposte) per scongiurarne l’azione diretta nei confronti del proprio committente.

Diversamente é il caso previsto per chi stipula il contratto di spedizione, anche se lo facesse senza la rappresentanza del committente: l’obbiettivo della novella legislativa consisterebbe nel tenerlo al riparo dalle azioni risarcitorie e di rafforzarne la capacità di recupero dei propri crediti nei confronti del suo committente.  Vedremo presto cosa ne penserà la Giurisprudenza. Anche sul piano tributario, l’art. 5 septies della recente legge n. 215/2021 (c.d. decreto fiscale 146) conferma l’esenzione IVA per le sole prestazioni di trasporto interazionali previste a favore dello spedizioniere e non per quelle di subvezione.

Certamente, occorrerà inquadrare la nuova disciplina all’interno delle regole sulla responsabilità condivisa previste, ad esempio, in tema di autotrasporto nazionale di merce per conto di terzi ma, tutto sommato, il vero tema per il committente è costituito dalla copertura assicurativa dei servizi di trasporto commissionati tramite uno spedizioniere (penso a quelli almeno iscritti alle Camere di commercio come tali, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 26/11/2010) anche se la Giurisprudenza nazionale, generalmente restia ad applicare i massimali in questione, come pure a riconoscere il diritto di ritenzione del vettore, dovrà convincersi della bontà delle nuove disposizioni, più consone alla common law, dove il mandato è insito in qualunque tipo di contratto.

 

 

    Postato da: Avvocato Michele Calleri

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