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Attività collegate
Morire di fideiussione, ma anche no
I recenti, tristi, fatti di cronaca, riportano alla ribalta questioni in merito alle garanzie che i privati rilasciano alle banche per i prestiti ottenuti. Si tratta, in genere, di fideiussioni, ma anche di garanzie autonome, che vorrebbero supplire a carenze nel merito creditizio del debitore principale che ha ottenuto il prestito.
Può capitare che le fideiussioni vengano rilasciate da più soggetti, in via solidale ovvero autonoma tra di essi, ed allora, salvo quanto concordato nei relativi contratti, il creditore può agire discrezionalmente nei confronti di ciascuno dei garanti per ottenere il pagamento che il debitore insolvente non ha effettuato. Non è tuttavia detto che tutto quanto così escusso sia andato perso, poiché il fideiussore che ha pagato ben potrebbe agire nei confronti degli altri garanti.
Quella della rivalsa è una prassi abitualmente adottata dai consorzi di garanzia (ad esempio, Confidi) meno tra i privati, spesso legati da vincoli di parentela che la rendono inopportuna: tuttavia, la fideiussione non è un assegno in bianco e ben potrebbe essere conveniente ed utile, per il creditore escusso, non limitarsi ad agire contro il debitore insolvente, ma anche nei confronti degli altri garanti.
La surrogazione ed il regresso, aspetti tecnici della questione
In generale (art. 1204 cod. civ) colui che paga un debito di un terzo si surroga, nei suoi confronti, nei diritti che aveva il creditore, anche nei confronti degli altri soggetti che lo avevano garantito: il codice civile prevede che questo meccanismo possa essere automatico (“legale”) nel caso in cui il soggetto che ha pagato aveva un interesse a farlo (art. 1949 cod. civ.) ovvero convenzionale, quando il creditore lo faccia esplicitamente subentrare nei relativi diritti (si pensi al caso delle quietanze assicurative).
Un fenomeno giuridico leggermente diverso è quello del regresso (art. 1954 cod. civ.) che si verifica quando un fideiussore, che ha interamente pagato quanto dovuto dal debitore principale, può agire nei confronti degli altri garanti per la loro rispettiva porzione di debito: se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
Stabilito questo, la casistica è estremamente variegata, ma sostanzialmente fondata sul principio che, tra soggetti che hanno garantito il medesimo debito, sussiste una solidarietà che li impegna a fare fronte anche alla eventuale rivalsa esercitata da parte di un soggetto che abbia pagato per loro conto. Così è chiaro che, se uno ha garantito per 100, non è detto che non possa rivalersi nei confronti degli altri garanti, anche se, personalmente, ha pagato solo 90, poiché, in caso di obbligazioni solidali, il debito va comunque ripartito tra tutti gli obbligati.
Casistica
In un recente caso (Tribunale di Milano, Giudice Ferrari, 22.9.2025) si è, ad esempio, stabilito che, se un fideiussore aveva garantito per 100, ma l’altro garante lo aveva fatto per intero, il primo, che ha pagato, surrogandosi nei diritti del creditore, possa rivalersi integralmente contro il secondo, che aveva prestato una garanzia illimitata. Va anche chiarito che il debitore che si surroga ha anche diritto al rimborso delle spese.
Non so se questo rimedio legale avrebbe potuto scongiurare i tragici eventi del caso che ho in mente: voglio solo evidenziare che chi presta una garanzia potrebbe pensare, specialmente prima di sottoscrivere il relativo contratto, alle eventuali rivalse che potrebbe espletare nei confronti degli altri soggetti chiamati a garantire il medesimo debito.
Michele Calleri