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La responsabilità civile ai tempi del Coronavirus
La responsabilità civile è l’insieme delle conseguenze che incombono a un soggetto per aver violato le norme che regolano il suo comportamento. Quando si verificano accadimenti straordinari, l’applicazione delle disposizioni sulla responsabilità civile viene messa a dura prova.
Forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta
Il provvedimento della Autorità competente, altrimenti detto factum principis, costituisce la classica discriminante impossibilità oggettiva di eseguire una obbligazione: pertanto, laddove uno Stato ordinasse un determinato comportamento ai propri cittadini, ovvero a quelli che volessero accedere al suo territorio, evidentemente, ogni comportamento che violasse tale imposizione, anche se dovuto in base ad accordi precedentemente assunti tra le parti, diventerebbe impossibile da eseguirsi.
Ad esempio, la partecipazione a un incontro pubblico, ovvero il trasporto di merce oltre frontiera sarebbero impossibilitati, rispettivamente, da divieti di riunione o di transito, se effettivamente imposti dalle competenti Autorità. Secondo il nostro codice civile (art. 1256) si estingue solo la prestazione divenuta impossibile e ciò libera il debitore da ogni responsabilità civile, anche se avesse già ricevuto il pagamento del corrispettivo.La questione si fa più torbida quando il provvedimento dell’Autorità non è diretto od immediato, ovvero quando la prestazione dovuta, se non proprio impossibile o non rinviabile, potrebbe essere eseguita con modalità diverse, eventualmente più onerose rispetto a quelle originariamente previste dalle parti: così è quando si potrebbe confermare la partecipazione a un convegno passando alla modalità on line, come pure allorché si possa procedere al trasporto della merce oltre frontiera a condizione che essa sia trasbordata su un vettore autorizzato nello stato di transito. In queste ipotesi, l’esecuzione della prestazione potrebbe divenire eccessivamente onerosa per ciascuna delle parti e, in assenza di un accordo tra di esse, il contratto si risolverebbe e ciascuna delle parti sarebbe tenuta a restituire all’altra quanto eventualmente già ricevuto.Laddove si verificassero le sopra accennate ipotesi e il contratto precedentemente stipulato non le prevedesse, il consiglio è senz’altro quello di documentare per tempo, comunicandolo anche all’altra parte, le ragioni di impossibilità sopravvenuta e/o di eccessiva onerosità della prestazione che si dovrebbe svolgere o che è appena eseguita; e ciò, al fine di stimolare un nuovo accordo sulla questione, ovvero di agevolare la decisione del Giudice, laddove ne nascesse poi un contenzioso. Va infatti considerato che il recente Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 precisa che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Oltre che per inadempimento contrattuale, la responsabilità civile può sorgere anche quando un soggetto causasse a un altro un danno, dolosamente ovvero solo colpevolmente violando determinate norme poste a suo carico; seguendo gli esempi di cui sopra, se il partecipante all’incontro pubblico accettasse di comparire online ma, recatosi nello studio di registrazione, venisse a stretto contatto con un soggetto infettato, allora è evidente l’ingiustizia del danno da lui subito,non avendo l’organizzatore dell’incontro comunque rispettato le cautele prescritte dall’Autorità. Parimenti, laddove l’autista del mezzo incaricato al trasporto internazionale venisse a contatto con un dipendente del caricatore infetto, potrebbe presumersi che, contratto a parte, un danno ingiusto sia stato provocato.Da sempre, le questioni di responsabilità civile extracontrattuale si prevengono attraverso regolamentazioni e/o protocolli volti ad evitare che un determinato comportamento, anche inatteso, da parte del soggetto che poi sarà danneggiato, possa costituire fonte di responsabilità per il futuro danneggiante. Questo è stato il significato del “Protocollo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro” recentemente stipulato tra sindacati ed imprese ai fini dell’applicazione dei recenti provvedimenti sanitari del Governo. Naturalmente, l’applicazione di queste disposizioni al caso concreto deve essere effettiva e non discriminatoria, per cui trovo per esempio lesivo il fatto che agli operatori del carico e del trasporto non siano destinati appositi servizi di sosta e di ristoro presso l’impresa committente con la scusa che non possano più liberamente accedervi e avere contatti con i dipendenti di quest’ultima: si tratta di atteggiamenti che rendono eccessivamente onerosa, se non impossibile, determinate attività legate all’esecuzione della prestazione commissionata, comportando extra costi per il logistico e/o il vettore.
L’intervento di terzi garanti e/o assicuratori
Dinanzi al variegato scenario conseguente ai provvedimenti in vigore in questi giorni, è chiaro che molti contratti in corso necessitano di modifiche e adattamenti, per non finire in contenzioso. Certamente, il momento concitato e il rischio di rovinare rapporti messi alla prova da un evento certamente disruptive come un’epidemia pongono la necessità di mettere da parte le ingiustizie (torts) più evidenti, nella speranza che la solidarietà espressa ora possa poi tradursi in gratitudine nel futuro.Tuttavia, perché aspettare?In fondo, si tratterebbe solo di comunicare/puntualizzare, nell’ambito di un rapporto già alterato dallo stato dei tempi, eventuali non conformità emerse nel corso della sua esecuzione, al fine di raffinarlo e consolidarlo anche quando le eccezionalità del momento andassero a cessare. Come pure appare importante, dati i probabili esiti della crisi economico-finanziaria in atto, ottenere assicurazioni sulla capacità organizzativa di un fornitore e/o sulla affidabilità finanziaria di un committente.Occorre infine considerare come alle ipotesi di responsabilità civile sopra accennate possa conseguire l’intervento di terzi garanti (ad es, l’INAIL, in caso di contaminazione sul lavoro) ovvero assicuratori, che richiederanno sicuramente uno straordinario di documentazione per trattare i nuovi temi relativi alla pandemia. E non è neppure detto che la stessa rientri tra i rischi da loro assicurati.
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