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Attività collegate
La doppia crisi della logistica e dei trasporti: come ripartire?
La corrente pandemia sanitaria si aggiunge alla incombente crisi economica che questi settori strategici dell’economia italiana stavano affrontando negli ultimi anni. Anche questa volta, la risposta è stata inadeguata. Forse, più che alle riassicurazioni dei Governi, gli Operatori dovranno pensare alle polizze assicurative che saranno necessarie a ripartire.
La prestazione di servizi di logistica e di trasporto è attività complessa e rischiosa: anche se volessimo considerare utile per gli assetti finanziari degli operatori il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice sulle crisi d’impresa, la loro attività caratteristica si sviluppa tramite contratti reali e/o che hanno ad oggetto beni e personale movimentati in ambienti sempre più regolati, a cura, spese e responsabilità degli stessi.
Quali risorse saranno necessarie a costruire un nuovo sistema operativo?
Risk management e disaster recovery
Già a partire dal 2005 (art. 11 del Decreto legislativo n. 286), la Riforma del trasporto prevedeva particolari facilitazioni per coloro che richiedevano certificazioni di qualità operando in determinati settori, “quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici”.
A partire da queste filiere, la gestione dei rischi è diventata cultura dell’impresa di logistica e/o di trasporto, generando procedure (c.d. compliance) che pur non incidendo, anche solo economicamente, sul contenuto dell’obbligazione contrattuale, servono a qualificare professionalmente il vettore.Una pandemia riscontrata dall’inizio in aree care alla logistica ed al trasporto conduce le imprese committenti ad arroccarsi, anche fisicamente, nelle proprie aziende, addossando ai prestatori dei servizi qualsivoglia responsabilità in ordine al deposito ed al trasporto della merce movimentata. Quanto alle tariffe, la diretta concorrenza con operatori esteri che approfittano della confusione per acquisire nuove quote di mercato è limitata solo dall’aumentato rischio di insolvenza delle imprese committenti.
Ci si avvia pertanto ad una ripresa dove i DUVRI integrati potrebbero essere rinnegati mentre vettore e il depositario dovranno fornire ulteriori servizi e coperture di vecchi e nuovi rischi dell’economia moderna.
Le nuove responsabilità dell’impresa di logistica e di trasporto
Già oggigiorno, ad operatività ridotta, l’analisi dei potenziali rischi dell’attività di logistica e di trasporto comporta il ripensamento di tutte le pertinenti funzioni aziendali. A fronte della periodica emanazione di nuove normative, nazionali, locali, nonché da parte dei committenti, non sembra corrispondere uno scenario operativo certo, che limiti gli ambiti e le responsabilità dei fornitori dei servizi. Secondo me, occorre che ciascuno ripensi alla propria attività caratteristica, da assolutamente mantenere e sviluppare.
1. Azienda e personale: mentre la prima può essere eventualmente cambiata o trasferita, il personale può diventare il vero asset su cui valutare la resilienza dell’impresa di logistica e di trasporto. Prima di decidere su come allocarlo e proteggerlo, infatti, occorre preservarne l’integrità fisica ed intellettuale, poiché le scelte dell’imprenditore dovranno fare affidamento sulla correttezza e le capacità dei prestatori di lavoro. Appare difficile che l’impresa committente non richieda ulteriori garanzie in merito alla sanità ed alla capacità operativa di tutti quei soggetti che, anche saltuariamente, accedessero alla sua sede ed alle merci. Accanto alla sua tradizionale responsabilità civilistica (art. 2087 cod. civ.) ogni imprenditore è tenuto ad aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DUVR – Decr. Lgs. n. 81/2008), prevenendo lesioni da contagio che, oltre ad essere rilevanti penalmente, inciderebbero sull’impresa ai sensi della 231.
2. Rapporti con i terzi, privacy: mi aspetto pertanto che l’impresa aumenti lo scambio informativo con i propri dipendenti interni (magazzinieri) ed esterni (autisti) concordando, da un lato, adeguate misure di salvaguardia preventiva in ordine al rischio contagio ed a tutti gli altri impedimenti che potrebbero accadere durante il corso della prestazione (ritardi, controlli, etc.) e, dall’altro lato, raccogliendo tutte le informazioni necessarie ad una esecuzione complaint della prestazione caratteristica, pur senza “trattare” particolari dati sanitari, secondo quanto immediatamente precisato dal Garante della privacy.
3. Il nuovo concetto di customer care: venendo quindi al rilancio ed alla implementazione dell’attività aziendale, occorre rassegnarsi all’idea che l’obbligazione di deposito e/o di trasporto non può più considerarsi limitata alla mera descrizione civilistica, bensì, come già previsto dall’art. 40 delle legge n. 298/74, alla “prestazione di servizi verso un determinato corrispettivo”. Ciò significa, a mio parere, da un lato, l’impoverimento di quei contratti che non prevedessero un effettivo controllo dei rischi per alcuna delle parti contraenti e, dall’altro lato, dallo sviluppo di rapporti nei quali, a fronte della fidelizzazione del proprio fornitore, l’impresa committente collabori alla salvaguardia di alcuni rischi aziendali, pagamenti compresi.
La carenza delle risorse finanziarie
Personalmente, ritengo che, passata la pandemia, ovvero iniziando a convivere con la stessa, gli elementi di crisi economica e finanziaria già evidenziati nel corso dell’ultimo trimestre 2019, torneranno a risaltare e ad incidere sull’operatività della logistica e del trasporto. Può essere che una iniezione di liquidità nel sistema consenta ad alcune imprese di sopravvivere per qualche altro tempo, ma è chiaro che l’aumento dei costi di esecuzione di tali servizi non potrà essere allievato da un eventuale calo del prezzo del petrolio ovvero dall’informatizzazione di alcuni processi produttivi. L’apporto di capitale in ciascuna attività economica è correlato al prevedibile utile, ma anche al rischio di perderlo per circostanze indipendenti dall’imprenditore o per factum principis.
L’intervento di terzi garanti e/o assicuratori
In questo variegato scenario, vedo, come già accennato in precedenza, la necessità di un serio intervento da parte delle Compagnie di assicurazione, già “risparmiate” almeno stato il testo letterale dei contratti più comuni, dagli effetti economici di questa pandemia. Invero, a parte forse per il ramo vita e/o le coperture previste per determinati eventi, mi sembra che alla crisi ci si sia arrivati inadeguati anche sotto questo profilo. Sicuramente, la ripartenza non potrà prescindere da un’adeguata copertura di tipo sanitario.
Ecco allora che la responsabilità sociale degli assicuratori, sino ad ora non particolarmente esaltata dalle Istituzioni, potrebbe invece assumere un significato rilevante nella ripresa. Vero che il relativo contratto viene abitualmente descritto come una “scommessa” in cui, a fronte di un premio periodico, l’assicuratore si impegna a garantire in ordine alle conseguenze economiche di un determinato evento. Tuttavia, anche il contratto di assicurazione ha allargato i suoi contenuti nel corso del tempo, giungendo a coprire determinate situazioni finanziarie (fideiussioni) e finanche la business continuity della stessa impresa assicurata. Penso sia quindi lecito, nell’ambito degli strumenti utili per la ripresa, prevedere anche l’assunzione di qualche responsabilità da parte delle imprese assicuratrici che operano sul territorio nazionale, in una sorta di contratto normativo, ovvero attraverso il loro contributo manageriale alla gestione dei rischi futuri dell’impresa e del commercio, attività per la quale alcune di loro già prestano consulenza.
Il fatto che queste polizze non risultano molto comuni in Italia (anzi, in diminuzione anche prima della crisi) non significa che le Istituzioni non possano incentivarle attraverso un buon accordo, conveniente per tutte le parti contraenti.