INDIETRO

blog

Attività collegate

15.05.2020

L’impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui contratti in corso

Misure urgenti e straordinarie, un susseguirsi di decreti, rigidi vincoli posti sia ai cittadini, costretti a rimanere nelle proprie abitazioni, e sia alle attività commerciali, obbligate a una chiusura forzata se non strettamente necessarie. Sono queste alcune tra le conseguenze dell’espandersi dell’epidemia che negli ultimi mesi ha stravolto il mondo intero. La furia del COVID-19, come presumibile, non ha certo risparmiato il suo impatto anche sui rapporti giuridici e, in particolare, sui contratti in essere la cui esecuzione è stata resa impossibile per una causa di forza maggiore, indipendentemente dal comportamento dei debitori.

Come noto, l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità sono eventi ai quali la legge ricollega la risoluzione del contratto e, quindi, la cessazione degli effetti derivanti dal vincolo contrattuale.

Affinché si possa parlare di «impossibilità sopravvenuta» che determina l’estinzione dell’obbligazione non è sufficiente né una maggiore difficoltà della prestazione né una sua maggiore onerosità, allo stesso tempo non occorre nemmeno che l’impossibilità sia assoluta od oggettiva, bensì è necessario che si verifichi una situazione impeditiva imprevedibile al momento del sorgere dell’obbligazione e ritenuta non superabile con il ragionevole e diligente sforzo cui è tenuto il debitore. Occorre ora ricordare la distinzione tra impossibilità definitiva, quando l’impedimento è irreversibile, e impossibilità temporanea, quando l’impedimento ha natura transitoria. È chiaro che l’impedimento del COVID-19 determina una impossibilità temporanea delle obbligazioni, sennonché i provvedimenti legislativi degli ultimi mesi hanno riconosciuto ad alcuni eventi il carattere definitivo dell’impedimento, ricollegando a essi la risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. Nel dettaglio, l'art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 ha determinato la sopravvenuta impossibilità ex art. 1463 c.c. «in relazione ai contratti di trasporto areo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre», stipulati da soggetti che si trovino in determinate condizioni connesse alla situazione di emergenza e l'art. 88 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha espressamente esteso l'istituto della impossibilità sopravvenuta della prestazione ai contratti di soggiorno e ai «contratti di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura». A differenza dei casi appena esaminati, in tutti gli altri casi in cui l’impossibilità risulta temporanea, l’estinzione dell’obbligazione si determina solamente quando l’impedimento perdura finché, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (Torrente - Schlesinger, «Manuale di diritto privato», Milano, 2019, p. 440). Diversamente, l’obbligazione dovrà essere adempiuta dal debitore non appena venga meno la causa impeditiva.

Affinché, invece, si possa parlare di risoluzione del contratto per «eccessiva onerosità» occorre i) che si tratti di contratti nei quali tra la stipulazione dell’accordo e la sua esecuzione vi sia un intervallo di tempo, ii) che si verifichi una sopravvenuta situazione di eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti che superi l’alea normale e, infine, iii) che la stessa dipenda da avvenimenti straordinari e imprevedibili (Torrente - Schlesinger, «Manuale di diritto privato», Milano, 2019, p. 683). A differenza di quanto accade con l’impossibilità sopravvenuta, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità può essere evitata con un’offerta di riduzione a equità, al fine di riportare equilibrio alle condizioni del contratto.

Se, da un lato, le difficoltà economiche che il debitore incontra per adempiere sono irrilevanti ai fini dell’accertamento dei due rimedi analizzati, dall’altro, non si può neanche essere indifferenti all’impatto che la pandemia e le misure assunte nel tentativo di contenere il dilagarsi della stessa hanno avuto, e continuano ad avere, sulla possibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Per alcuni contratti specifici i decreti legge emessi in questi mesi hanno disciplinato espressamente gli effetti dell’emergenza sanitaria sugli stessi, ma per gli altri contratti a cosa bisogna ricorrere? In altri termini, si dovranno favorire i rimedi per mantenere i contratti in essere o per risolverli definitivamente?

Una chiave interpretativa potrebbe trovarsi nell’art. 91 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che così recita: «All'articolo 3 del decreto -  legge  23  febbraio  2020,  n.  6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”» (sottolineatura aggiunta). Tale disposizione potrebbe diventare, quindi, determinante per il futuro.

Se il debitore si è reso inadempiente a causa dell’obbligo di rispettare le misure di contenimento disposte dal Governo, la sua responsabilità non potrà che essere esclusa. In altri termini, l’Autorità giudiziaria non potrà limitarsi ad accertare l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, ma dovrà accertare anche il rispetto delle misure di contenimento e, quindi, che l’inadempimento non derivi proprio dal rispetto delle stesse. Il debitore, pertanto, non sarà ritenuto responsabile e, di conseguenza, non sarà tenuto a risarcire il danno nei casi in cui la prestazione sia impossibile o eccessivamente onerosa o, anche se possibile, sia impedita dal rispetto delle misure di contenimento del COVID-19. Ancora, ad eccezione dei casi sopra menzionati ai quali i decreti legge hanno ricollegato la risoluzione del contratto, negli altri casi si ricorrerà all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta temporanea, con le conseguenze già sopra analizzate. Non si esclude che, oltre alle norme generali contenute nel codice e a quelle speciali contenute nei decreti legge emanati, si potranno invocare anche i principi di correttezza e buona fede, ma anche di solidarietà sociale, che, con una valutazione del caso concreto, potrebbero imporre la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede, il bilanciamento degli interessi o la valorizzazione in relazione alle condizioni soggettive dei debitori che, a causa dell’impatto dell’emergenza sanitaria, non potranno essere adempienti.


Postato da: Trainee Giulia Grassini

Contattaci

Vuoi approfondire l'argomento? Contattaci.

Ti risponderà
Giulia Grassini
Trainee

VAI ALLA SCHEDA
Messaggio *
Nome*
Cognome*
Telefono
Email*
Azienda
Città

Copia di questo messaggio verrà inviata all'indirizzo email da lei inserito.

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.  Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando su pulsante "Accetto" acconsenti all’uso dei cookie.
Accetto