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12.11.2024

Entra in vigore il Regolamento UE sulla responsabilità generale del produttore

Responsabilità del prodotto, ovvero come non dover pagare se qualcuno mette il suo cane ad asciugare nel forno a microonde che gli hai venduto

 

Il 13 dicembre p.v., è prevista l’entrata in vigore del Regolamento UE del 10 maggio 2023 n. 988 (GPSR – General Product Safety Regulation) che aggiorna e cerca di uniformare le varie norme degli Stati della comunità europea in materia di sicurezza dei prodotti venduti ai consumatori. Si tratta di una regolamentazione “orizzontale” – nel senso che non interferisce sulle norme che intervengono verticalmente su singole filiere produttive (ad es., medicinali e dispositivi medici, alimentari e mangimi, piante ed animali vivi, etc.).

Il tema della responsabilità diretta da prodotto difettoso è affascinante, poiché, un tempo, il soggetto danneggiato aveva pochi margini di tutela contro il fabbricante, essenzialmente sul piano extra contrattuale: occorreva, in sostanza, che l’acquirente finale dovesse essere lui a provare la colpa del fabbricante, specie se il prodotto (ad es. biscotti) era confezionato. Con il tempo, la disciplina è cambiata e, con questo Regolamento comunitario, la responsabilità del produttore è quasi “oggettiva” nel senso che deve essere lui a provare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare i difetti della cosa venduta.

In particolare, il fabbricante del prodotto (anche extra comunitario) è tenuto a valutare, prima di metterlo in produzione:

i) le sue caratteristiche, quali design, tecnica, composizione, imballaggio e istruzioni. A tal proposito, si segnala la presunzione di conformità di cui all’art. 7, paragrafo 1: un prodotto è da considerarsi sicuro se conforme alle norme europee applicabili, i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE – o, in mancanza di dette norme, se soddisfa i requisiti di legge nazionali, a patto che non violino il diritto europeo. Per ragioni di armonizzazione, la Commissione europea viene autorizzata a stabilire mediante atti esecutivi quali requisiti di sicurezza specifici del prodotto debbano essere disciplinati tramite norme europee.

ii) l’effetto del suo prodotto su gli altri prodotti abitualmente collegati ovvero usati assieme;

iii) la sua presentazione, l’etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni e informazioni di sicurezza;

iv) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;

v) l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini;

Un’altra novità introdotta dal Regolamento riguarda l’obbligo di analisi del prodotto quanto alle sue caratteristiche di cybersecurity, alle eventuali funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive.

I presidi di sicurezza che il fabbricante deve adottare riguardano

a) l’approntamento di protocolli di fabbricazione conformi ai marchi UE ed alle norme di settore;

b) l’adeguata informativa rivolta al consumatore, ad un livello tale da scongiurare casi come quello riportato nel titolo del presente articolo;

c) il servizio di assistenza diretta, soprattutto in materia di sicurezza.

Il Regolamento amplia il novero dei soggetti economici astrattamente responsabili per il prodotto acquistato da un consumatore: il primo soggetto a venire in considerazione è il fabbricante. In tale categoria rientra anche chi distribuisce un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale. Per la prima volta si stabilisce espressamente che è da considerarsi fabbricante anche colui che apporta una modifica sostanziale al prodotto se quest’ultima ha un impatto sulla sua sicurezza (cfr. art. 13).

Il regolamento prevede anche la figura del rappresentante autorizzato, che è soggetto a obblighi supplementari come quello dell’esame della documentazione tecnica. Nel caso in cui il fabbricante non risiedesse nella comunità europea, il Regolamento prevede altresì il rappresentante autorizzato ha la responsabilità di:

i) verificare l’esistenza di una dichiarazione UE di conformità o di prestazione e relativa documentazione tecnica, quando prescritta;

ii) conservare i precedenti documenti per il periodo prescritto dalle normative eventualmente applicabili;

iii) fornire alle autorità di vigilanza le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto;

iv) segnalare all’autorità eventuali rischi di sicurezza. Se un prodotto verrà richiamato, i consumatori avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso e anche di presentare reclami o di intraprendere azioni collettive.

Altra novità è che il Regolamento si occupa particolarmente delle “vendite a distanza” imponendo alle piattaforme online di rendere disponibili i dati di contatto del fabbricante o del responsabile del prodotto, un’immagine dell’articolo in questione e tutte le necessarie avvertenze e informazioni sulla sicurezza. Vengono poi disciplinati in modo esaustivo i nuovi obblighi spettanti ai fornitori di mercati online. Tra detti obblighi vi è la predisposizione di presidi interni per la sicurezza dei prodotti (che, se privi delle certificazioni sopra citate, non devono più essere messi in vendita dal 13 dicembre p.v.), l’istituzione di un punto di contatto con l’Autorità di vigilanza del mercato e per i consumatori (Safety Gate) regole per incidenti o prodotti pericolosi, apposite procedure per il richiamo di prodotti difettosi e obblighi di cooperazione rispetto alle richieste ed ai reclami dei consumatori.




Postato da: Avvocato Pietro Bernardini

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