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Attività collegate
Dopo circa 40 Giudici della Cassazione, anche le Corti di merito condannano le Regioni a risarcire i danni provocati agli automobilisti dalla fauna selvatica
C’è voluta una marea di sentenze della Suprema Corte di Cassazione, con costi non indifferenti per i diversi Collegi giudicanti che si sono ripetutamente e separatamente pronunciati sul tema, per decidere che le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano infatti nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione dei soggetti pubblici (le Regioni italiane) in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema: quindi le Regioni rispondono dei danni che esse provocano, come qualsiasi custode di animale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2052 del codice civile (cfr., a partire da Cass. 20/42020 n. 7969, fino al 2022: Cass. sez. III civ. 15.6-23.9.22 n. 27960; 10.6-19.9.22 n. 27389; 8.6-16.9.22 n. 27284; 7.4.8.6.22 n. 18454.; Cass. Ordinanza 24.22022 n. 10107).
Eppure, un tema così apparentemente semplice, considerata la particolarità della legge italiana che, per ragioni politiche, aveva espressamente sancito l’autorità dello Stato sulla fauna selvatica, si è prestato ad incredibili complicazioni, stante l’indisponibilità di alcune Regioni ad offrire una copertura assicurativa a favore degli automobilisti che avevano la sfortuna di incorrere in incidenti con animali selvatici intenti ad attraversare le loro strade.
Una volta stabilito questo principio risarcitorio, meno rigoroso di quello generale di responsabilità extra contrattuale dell’art. 2043 cod. civ., che addossava al malcapitato utente oneri probatori quasi impossibili, in merito alla scarsa diligenza con la quale gli enti proprietari delle strade le proteggono da selvatiche invasioni, spettava di convincere i Giudici di merito, più inclini alle influenze delle realtà locali, ad applicarlo correttamente.
Qui allegato produciamo un interessante provvedimento del Tribunale di Torino, Giudice unico la dott.sa Silvia Semini, che, dopo solo qualche anno di causa, alla cui durata ha peraltro interferito l’inefficienza del locale Giudice di Pace, adito prima del revirement giurisprudenziale sopra riportato, prende finalmente netta posizione a favore dello stesso.
Sono rari i casi nei quali l’utente viene tutelato civilisticamente dall’inefficienza della pubblica amministrazione: in questo, è stato un avvocato a dover promuovere la relativa azione, a dimostrazione del significato pubblico che, talvolta, l’attività di questi professionisti è tenuta ad offrire.
Si confida che la Regioni si attrezzino, sia sul piano della prevenzione di questa tipologia di incidenti, sia quanto alla copertura assicurativa dei danni provocati dagli stessi.
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Michele Calleri
Avvocato