INDIETRO

blog

Attività collegate

04.12.2020

CROWDFUNDING, finanziamento delle imprese e pubblico risparmio

Tecnicamente, il crowdfunding si intende quel finanziamento collettivo che si promuove, in genere attraverso la rete internet, in favore di Enti o associazioni e per particolari progetti sociali. Come capita a molti termini stranieri, con questo nuovo anglicismo si vuole rinnovare e riabilitare l’abituale questua, un tempo in voga anche nelle nostre comunità.

La notizia è che il 7 ottobre u.s., la Comunità Europea ha emanato apposite disposizioni (Direttiva 2020/1504 e Regolamento 2020/1503) finalizzare ad armonizzare le normative che saranno emanate dagli Stati membri in materia di crowdfunding, prevedendo che l’importo massimo annuale di questa tipologia di operazioni possa salire a 5-8 milioni di euro, ma anche particolari garanzie e cautele nell’interesse dei partecipanti.

Sin dall’epoca delle prime moderne regolamentazioni (il Securities Act del 1933) ci si è posti il problema di non ingessare il mercato dei piccoli finanziamenti, generalmente raccolti tra amici o su base locale: si riteneva infatti che le c.d. private offerings non costituissero un problema per la società e che eventuali abusi fossero agevolmente perseguibili attraverso consolidate norme penali. La moderna economia è divenuta transnazionale e con pochi tocchi di un dito indice si potrebbero rovinare molte persone, restando impuniti.

La regolamentazione del crowdfunding

Il punto di applicazione della disciplina comunitaria è individuato nella piattaforma digitale che intermedia le svariate proposte di finanziamento collettivo, sia che abbiano ad oggetto prestiti, sia contributi in conto capitale. Questa piattaforma dovrà essere autorizzata dalla locale Autorità di controllo (in Italia, la Consob) secondo criteri che saranno definiti localmente entro il prossimo mese di novembre, data di entrata in vigore del Regolamento. Naturalmente, le norme in esame incidono principalmente sulle attività internazionali, ma introducono principi di trasparenza, di onorabilità degli amministratori, di assenza di conflitti di interesse, nonché di obblighi di garanzie assicurative ai quali ci si dovrà adattare anche se si intende operare a livello locale. Esse però non si applicano laddove le operazioni proposte riguardino valori mobiliari, criptovalute, crediti al consumo già regolamentate dalle discipline nazionali in materia di strumenti finanziari. Altra particolarità è che queste piattaforme potranno offrire ai propri aderenti servizi di gestione ovvero di amministrazione degli investimenti che andranno a fare sulle varie iniziative, così come si trattasse di soggetti intermediari di primo livello. Dato il volume delle operazioni ammissibili secondo questa forma, è pertanto presumibile che la raccolta di queste piattaforme potrà superare i limiti dimensionali sopra indicati.

Si tratta di una regolamentazione che si preannuncia più snella e flessibile rispetto a quelle c.d. Mifid ovvero a quella degli intermediari di cui al Reg. CE 600/2014 (OTC art. 46), per le quali pure è già in corso un procedimento di semplificazione che dovrebbe concludersi l’anno prossimo. Uno sviluppo così decisivo del fintech porterà quindi investitori e PMI a guardare con sempre maggior interesse alla rete come luogo di incontro con una massa indistinta (crowded) di consumatori, dalle più distinte condizioni culturali e finanziarie, che saranno comunque profilati, nonostante il rischio che uno spregiudicato trattamento di queste informazioni conduca alle conclusioni che ho recentemente trovato descritte in una chat di giovani investitori: “ironically, the reason many tech platforms have created billionaires is bc they track you without your knowledge, amass your personal data & sell it without your express consent. You don’t know your own data & you should and btw the internet was created w/ public funded research” (Alexia Ocasio-Cortes). Ironicamente, la ragione per cui molte piattaforme fintech hanno “creato” milionari risiede sul fatto che così ti tracciano a tua insaputa, aggregano i tuoi dati e li vendono senza il tuo consenso. Tu non conosci i tuoi “dati personali” ma dovresti farlo: tieni conto che la stessa rete internet è sorta grazie ad un finanziamento collettivo!  



Postato da: Avvocato Michele Calleri

Contattaci

Vuoi approfondire l'argomento? Contattaci.

Ti risponderà
Michele Calleri
Avvocato

VAI ALLA SCHEDA
Messaggio *
Nome*
Cognome*
Telefono
Email*
Azienda
Città

Copia di questo messaggio verrà inviata all'indirizzo email da lei inserito.

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.  Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando su pulsante "Accetto" acconsenti all’uso dei cookie.
Accetto