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27.03.2019

CORRUZIONE E RICICLAGGIO: RISCHI CONCRETI NEL MONDO DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Come si ricorderà, nell’ambito di un decreto del 2014 (c.d. legge sblocca Italia, art. 32 bis, comma 4) il Governo si era preoccupato del fenomeno del riciclaggio nel settore del trasporto e della logistica, prevedendo che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i soggetti della filiera dei trasporti (committente-vettore-subvettore) devono utilizzare solamente sistemi di pagamento tracciabili indipendentemente dall’importo dovuto: strumenti elettronici, canale bancario e ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate, ad esclusione del contante.
COMPLIANCE INTERNA
A questo proposito, si potrebbe sempre dire che, se si trattasse solo di rispettare questa norma, sarebbe comunque una questione complicata, data la genericità del precetto che vi è annunciato, definibile come di transparency considerato poi che i servizi offerti nel settore non sono immateriali, ma riguardano la movimentazione di cose tangibili, attraverso mezzi e assets logistici che comportano il pagamento anche di importi contanti ordinariamente sotto soglia. Dopo di che, ci immaginiamo un maggior utilizzo di carte di credito e di altri titoli, soprattutto nel caso del contrassegno o, quantomeno, la rendicontazione puntuale, ai fini fiscali, di tutte le operazioni che fossero avvenute per contanti. Tuttavia, anche detta accountability potrebbe risultare non sufficiente laddove il pagamento, anche se avvenuto dietro emissione di fattura e con strumenti tracciabili, fosse in qualche modo sospetto, per uno dei molteplici obbiettivi della 231, il cui modello, efficace, rappresenterebbe uno strumento ineludibili anche per le medie imprese operanti nel settore. Infine but not the least occorre considerare che molte imprese committenti invitano i loro fornitori a sottoscrivere il proprio codice etico, ovvero altri patti di integrità, finalizzati anche a trasferire loro il rischio di contaminazione con la criminalità di cui un ambiente, fatto di camion e capannoni non può essere apoditticamente ritenuta immune.
CONTROLLI ESTERNI
Aggiungasi poi che, in caso di inosservanza anche solo della disposizione sopra citata, è applicabile l’art. 51 comma 1 D.lgs. n. 231/2007, ossia l’obbligo in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, ma anche i commercialisti, gli avvocati ed i notai) in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, di comunicare al MEF le infrazioni di cui abbiano notizie, altrimenti sarebbero passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione. Anche l’entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di nomina del collegio sindacale nelle PMI è destinata ad acuire un controllo di gestione ed è quindi necessario che le imprese di trasporto e di logistica adattino le proprie procedure ai tempi correnti, rischio terrorismo incluso.
CHI DOVREBBE PAGARE TUTTO CIO’ ?
Se questa è la sfida, a parole condivisa da parte di tutti gli operatori del settore, allora è necessario che, affinché sia colta appieno, venga valorizzata nell’ambito del corrispettivo che poi si va a richiedere al cliente: si tratta dell’ulteriore costo per la sicurezza che il trasportatore e/o l’operatore logistico sostiene quotidianamente anche nell’interesse del proprio cliente e che andrebbe pertanto remunerato.

Postato da: Avvocato Michele Calleri

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