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«Piano Visione Europa»: Risparmio gestito o semplice speculazione?
Sul finire degli anni novanta del secolo scorso e sino a pochi anni fa, un noto Gruppo bancario italiano ha diffuso sul mercato una serie di prodotti finanziari denominati «Piano Visione Europa», «My Way» e «For You».
I prodotti in discorso presentano una struttura di base molto simile, caratterizzata dalla stipula simultanea di tre operazioni tra di loro interdipendenti: un mutuo oneroso di lunga durata (da quindici anni in su); un contratto di investimento finalizzato all’acquisto e/o alla sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla stessa Banca finanziatrice (il contratto d’investimento può anche prevedere l’acquisto e/o la sottoscrizione di quote di fondi comuni d’investimento gestiti dalla Banca medesima o da altro soggetto appartenente al medesimo Gruppo); la costituzione in pegno dei titoli obbligazionari acquistati e/o sottoscritti in favore della Banca mutuante a garanzia della restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo.
Il «Piano Visione Europa» si differenzia dagli altri due prodotti in quanto, pur prevedendo un meccanismo di «rimborso» rateale, obbliga il risparmiatore che lo ha stipulato a versare - in un’unica soluzione, alla scadenza del rapporto - l’intero capitale inizialmente erogato dalla Banca. Ciò, perché il mutuo prevede un lungo periodo di preammortamento, la cui durata coincide proprio con quella del rapporto.
L’operazione, pur essendo composta da tre diversi schemi contrattuali, è idonea a configurare un negozio unitario atipico la cui causa deve essere autonomamente valutata (in tale senso Cass.15/22950 e Cass.16/2900). Trattandosi poi di un‘operazione di natura finanziaria, tale esame non può prescindere da un’adeguata valutazione circa la sussistenza di una situazione di alea bilaterale tra i contraenti.
Ebbene, nel caso specifico del «Piano Visione Europa», ciò che sembra difettare è proprio l’elemento dell’alea bilaterale che risulta oltremodo sproporzionata in favore della Banca. In effetti, le somme (solo) formalmente erogate all’inizio del rapporto dall’Istituto di credito al cliente non entrano mai nella disponibilità di quest’ultimo, ma vengono impiegate dalla Banca per l’acquisto e/o la sottoscrizione di strumenti obbligazionari che in costanza di rapporto, da un lato non possono essere «smobilizzati» in quanto vincolati da pegno e, dall’altro lato non generano alcun profitto trattandosi per lo più di obbligazioni c.d. zero coupon.
Di contro, la Banca percepisce cospicui interessi per via del lungo periodo di preammortamento e si (auto)garantisce il rimborso del capitale mutuato tramite il vincolo pignoratizio gravante sulle obbligazioni.
Il Piano finanziario, dunque, per come strutturato comporta uno squilibrio dipendente dalla sproporzione delle posizioni di partenza e perciò non è sorretto da un’apprezzabile ragione giustificatrice, intesa come causa concreta del negozio (cfr. Cass.06/10490).
Il fine ultimo di tale operazione contraddice proprio quella che è la causa sottesa a un contratto di investimento che dovrebbe essere naturalmente connotato da uno stato di alea bilaterale. La Banca, infatti, sfruttando la propria superiorità informativa in materia di strumenti finanziari, induce i clienti a concludere un’operazione avente un apparente natura previdenziale, ma che in realtà è idonea solamente a generare un profitto per l’intermediario. (cfr. Cass.17/4907 e Cass. 15/22950, in tema di piano finanziario «My Way»).
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Taranto, seguendo un orientamento giurisprudenziale già da tempo consolidato, con la Sentenza n. 72, pubblicata lo scorso 14 gennaio, ha ritenuto «il regolamento d’interessi realizzato dal piano finanziario “Visione Europa” (...) “immeritevole” di tutela» dichiarando la nullità ex art. 1418 c.c. dell’operazione e condannando la Banca a restituire «le somme percette sine valida causa obligandi (art. 2033 c.c.)».
Prendendo come monito tale cattivo esempio di gestione del risparmio, anche se l’attuale momento che sta attraversando l’economia globale non consente probabilmente l’immissione sul mercato di prodotti che assicurano un’adeguata funzione previdenziale, ci si auspica che gli intermediari, una volta trascorso tale complicato periodo, possano sviluppare strumenti più virtuosi di gestione del risparmio in adesione alla disciplina di Product Governance dettata da Mifid II.
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Fabio Sciglitano
Trainee